Gare per la Refezione Scolastica a rischio?

Finalmente il Comune di Trani ha pubblicato ben due gare per la Refezione scolastica, una per le Scuole dell’Infanzia (Scadenza il 9 Dicembre) e l’altra  per le Scuole Primarie (Scadenza il 25 Novembre).

Tralasciando la polemica sulla pubblicazione delle gare a scuole aperte da tempo, nonché sulla durata del servizio appaltato di una delle due limitata al solo anno scolastico in corso, vi è un una questione che, forse, potrebbe essere oggetto di ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo.

Infatti, entrambi i bandi pubblicati prevedono che i partecipanti dovranno avere tra i loro requisiti tecnici anche “il possesso o disponibilità, a qualsiasi titolo, al momento della sottoscrizione del contratto e per il periodo di durata pari o superiore a quello del contratto oggetto dell’appalto, di un idoneo Centro di Cottura,  situato nel Comune di Trani“,

Ebbene, se andiamo a leggere il parere n 103 del 27 giugno 2012 dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) ci accorgiamo che:

È illegittimo per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese, il bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, che impone ai partecipanti di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti esclusivamente in una data area, tutte le volte in cui tale prescrizione non sia utile ai fini della individuazione del miglior contraente e non sia giustificabile con addotte finalità di controllo dell’attività di confezionamento, dal momento che contrasta con i principi di economicità e di risparmio su scala aziendale, in quanto si determina un indubbio favoritismo per i pochi (o unici) soggetti che già sono presenti in quel preciso ambito territoriale, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di verificare il loro rispetto

Tale posizione è stata recentemente ribadita dall’A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il Parere n.34 del 2/09/2014, dove però il Presidente Raffaele Cantone ha dichiarato legittima una clausola del bando che prevedeva la  disponibilità di un Centro di Cottura ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna pasti non superiore a 30 minuti, in quanto finalizzata a garantire la qualità del servizio da erogare, in relazione ai tempi di consegna dei pasti alle scuole destinatarie del servizio stesso.

Invece, i Bandi pubblicati dal Comune di Gara non solo non motivano la limitazione territoriale del Centro di Cottura, ma nell’art. 52 del Capitolato Speciale d’Appalto dimostrano l’inutilità di tale requisito poiché prevedono che:

Tra il termine della preparazione e cottura dei pasti e la somministrazione agli alunni dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a 2 ore. Fra il confezionamento e la distribuzione ai tavoli dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a 1 ora

Quindi, vista questa tempistica che senso ha “obbligare” la ditta partecipante ad individuare un Centro di Cottura esclusivamente nel territorio del Comune di Trani?

Gare per la Refezione Scolastica a rischio?ultima modifica: 2014-10-31T10:47:09+01:00da eug-martello64
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